Vincenzo Sbrizzi
La corte d’Appello di Milano ha detto no alla trascrizione del registro dello Stato civile di tre bambini nati all’estero (con fecondazione assistita) come figli di due madri. Fondamentale però ciò che si legge nel suo provvedimento. Su un tema “particolarmente sensibile dal punto di vista etico”, una soluzione fondata solo sulla giurisprudenza non sarebbe praticabile “apparendo invece necessario un intervento del legislatore, unico soggetto nel quadro ordinamentale capace di esprimere un approccio organico ai temi trattati armonizzando il complesso intreccio dei diritti implicati nella vicenda genetica umana”, ma nel ‘vuoto’ legislativo l’adozione resta la strada maestra per l”altra’ madre che voglia far parte della vita del bambino. È in sintesi quanto emerge dal decreto con cui i giudici (sezione Persone, minori e famiglie) della Corte d’appello di Milano hanno negato la trascrizione nel Registro dello stato civile a tre figli di coppie omogenitoriali (nel caso specifico tre coppie formate da donne). Per la Corte – giudici Fabio Laurenzi, Alessandra Arceri e Maria Vicidomini – va “garantita piena tutela ai diritti fondamentali della persona, ivi incluso il nascituro, del quale – nel suo essere e nel suo divenire – va tutelata la pari e piena dignità di persona”. Tra i profili di tutela del minore che richiedono specifica cura, “cui solo il legislatore può dare risposta, vi è quello relativo all’irrevocabilità della scelta del genitore d’intenzione, e ciò allo scopo di prevenire tardivi ripensamenti del genitore non biologico”. I giudici, di recente, si sono confrontati con ricorsi “diretti a ottenere la cancellazione della genitorialità (sociale) ottenuta mediante trascrizione sul registro da parte dell’ufficiale di Stato civile, domande motivate in relazione all’asserito venir meno del progetto affettivo di coppia su cui la maternità intenzionale era stata fondata”. Se percorrerà la strada del riconoscimento giuridico, “il legislatore – si legge nel provvedimento della Corte d’appello di Milano – valuterà se attribuire carattere di irrevocabilità alla scelta genitoriale della coppia omosessuale, poiché è di immediata evidenza che essa non può restare travolta dalla sopraggiunta fine della relazione affettiva tra i partner”. La Corte Costituzionale ha escluso profili di illegittimità costituzionale delle norme che non consentono di indicare il genitore d’intenzione nell’atto di nascita del minore, e ha riconosciuto come l’istituto dell’adozione “in casi particolari pare fornire adeguata tutela al minore nato col ricorso a tecniche procreative di laboratorio per scelta di una coppia omosessuale”. Scelta che pur non attribuendo al bambino lo status di figlio sin dal momento della nascita – bensì dall’avvenuta adozione – e benché subordinata al consenso del genitore biologico, “appare tuttavia rispondente alla realtà effettuale e scientifica e, senza operare alcuna fictio, rende coerente il vissuto reale con la forma giuridica che la descrive. Si perviene così a una soluzione che appare rispettosa dei diritti fondamentali e incomprimibili del minore, incluso il diritto a conoscere le proprie origini”. Dato che “attualmente nel nostro ordinamento non esiste una norma che preveda la possibilità per il genitore d’intenzione di far annotare nell’atto di nascita il riconoscimento del minore nato in Italia a seguito di ricorso a procreazione medicalmente assistita eterologa praticata all’estero da coppia omosessuale, non essendo ammessa la formazione di un atto di nascita indicante quali genitori due persone dello stesso sesso” il reclamo proposto dalla procura “deve essere accolto” è la conclusione della corte d’appello di Milano che ha disposto la rettifica dell’atto di nascita per i tre casi in esame. L’aver accolto il ricorso della procura di Milano di fatto ‘toglie’ il ‘titolo’ di mamma a chi non è la madre biologica. La corte ha dichiarato “illegittima l’iscrizione sul Registro degli atti di nascita della doppia maternità del bambino” resta fermo il riconoscimento del figlio da parte della “madre partoriente”, mentre “la donna non partoriente – che possieda i requisiti necessari – ha accesso alla procedura di adozione in casi particolari” si legge in una nota della presidenza della corte d’Appello. Con la decisione attuale l’atto di nascita non è più valido, da oggi questi tre bambini non hanno più la seconda madre. La questione sulle ‘famiglie arcobaleno’ era stata sollevata dopo che lo scorso aprile la circolare del Ministero dell’Interno invitava a fermare i riconoscimenti dei sindaci, scelta che ha portato le procure a chiedere l’annullamento della trascrizione. Dopo il caso per cui i giudici avevano già annullato atti analoghi con due padri, accettando il ricorso e stabilendo che i due papà devono essere riconosciuti con l’adozione in casi particolari, da oggi per la corte milanese questi bambini non hanno più due madri.